Statuto dell’Associazione

Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine
Associazione di Promozione Sociale
Premessa

L’Associazione fra gli Ingegneri della Provincia di Udine è stata costituita nel 1952 come attestato dall’atto a repertorio del notaio Rubini di Udine n.34999/2088 del 27.01.1983.
Nell’allegato A dello stesso documento è riportato il relativo Statuto.
Oggetto del presente atto è l’adeguamento di questo Statuto in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017.

Ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE A.P.S. avente sede legale in Via Monte San Marco 56, 33100 Udine.
Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’associazione.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art.
5 del D.lgs. N. 117/2017 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione è libera ed apartitica.
Suo scopo è quello di promuovere e di svolgere attività atte a valorizzare l’opera e la personalità degli ingegneri contribuendo ad elevarne il prestigio e tutelando le prerogative ed i diritti del titolo accademico in tutte le sedi, nell’interesse generale e nei casi in cui
l’intervento dell’Associazione rientra tra le sue finalità statutarie.
In particolare, l’attività della Associazione si esplica:
– promuovendo studi, convegni, visite tecniche e conferenze su problemi di carattere tecnico, scientifico e culturale, ed aderendo ad ogni analoga iniziativa di Enti pubblici e privati;
– attivando programmi e iniziative volte a migliorare la preparazione culturale e professionale degli Associati, agevolandoli nell’aggiornamento e nell’approfondimento degli
studi e delle ricerche nelle materie tecniche e in quelle amministrative che interessano le diverse specializzazioni dell’ingegneria;
– offrendo il proprio contributo di idee, proposte ed osservazioni, anche in sede regionale, per la soluzione di problemi che interessano lo sviluppo sociale ed economico del territorio e nella emanazione di provvedimenti legislativi e di norme che riguardano il campo tecnico o che comunque attengono a materie per le quali viene richiesto il parere della Categoria degli ingegneri;
– promuovendo e gestendo iniziative culturali anche mediante attività editoriali, per valorizzare l’attività degli ingegneri nelle diverse specializzazioni e per far conoscere il pensiero della Categoria sui più importanti problemi che interessano la vita
culturale ed economica del Friuli;
– collaborando con gli Ordini degli ingegneri e con le altre istituzioni professionali e territoriali per promuovere il corretto esercizio della professione, per la difesa dell’etica
professionale, per la tutela del titolo di ingegnere presso le Amministrazioni pubbliche e private al fine di farne riconoscere il ruolo e le prerogative;
– favorendo con iniziative di carattere culturale l’inserimento degli ingegneri neolaureati nella vita professionale o nell’impiego;
Tali scopi si identificano nelle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.lgs. 117/2017 ed in particolare alla lettera i) dello stesso.
L’associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo. Fino all’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell’iscrizione nel Registro Regionale delle APS.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come
elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in
particolare:
– Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a titolo di incremento del
patrimonio.
– Da partecipazioni al capitale di società editrici o di altre attività di Promozione Sociale
L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
– Quote associative,
– Rendite patrimoniali,
– Contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private,
– Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
– Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione d beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi
volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 7 del D.lgs. 117/17 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per assolvere i suoi compiti e per svolgere proficuamente la sua attività, l’Associazione potrà federarsi o unirsi in Collegio con altre Associazioni, anche di carattere regionale e nazionale, che perseguano i medesimi scopi e finalità. Potrà altresì promuovere la costituzione ed assumere anche partecipazioni di maggioranza in Società di capitali la cui attività sia di interesse della categoria e sia compatibile con i principi e le norme del presente Statuto.

l numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale.
Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.
I soci si distinguono in:
a) Soci Ordinari
b) Soci Iunior
c) Soci Sostenitori
d) Soci Onorari
Possono far parte della Associazione in qualità di Socio Ordinario tutti i laureati in ingegneria che godono dei diritti civili e siano in possesso di laurea conseguita in Italia o all’estero, purché equipollente a quella italiana.
Agli studenti dell’ultimo anno ed ai neolaureati in Ingegneria viene attribuita la qualifica di soci Iunior per i primi due anni dal conseguimento della laurea stessa e per lo stesso periodo viene riconosciuta l’esenzione della quota associativa.
A partire dal terzo anno da quello di laurea essi diventano soci Ordinari d’ufficio.
Per tutti gli aventi diritto è necessario comunque la condivisione degli scopi di cui all’art. 2.
Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio Ordinario e socio Iunior dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta.
Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata.
In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.
L’esclusione dalla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:
– perdita dei requisiti per l’ammissione;
– dichiarazione di interdizione o inabilità;
– mancato versamento della quota associativa
– comportamento lesivo ai danni dell’associazione.
Contro tale provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura del
Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio Sostenitore.
Sono Soci Onorari coloro i quali, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, abbiano acquisito particolari meriti culturali e scientifici o svolto attività di particolare rilievo nell’interesse e per il
prestigio dell’Associazione.
Essi vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
b) di essere eletti alle cariche direttive
c) di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
d) di ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;
e) di frequentare i locali dell’associazione;
f) di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
g) di esaminare i libri sociali.
Per esaminare i libri sociali è necessario fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine massimo di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie ma comunque il richiedente potrà fare richieste di informazioni su tutti i documenti visionati.
I Soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) L’organo di Controllo (nel rispetto dell’art 30 D.Lg.117/17)

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro la data di convocazione dell’Assemblea stessa ed in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico.
L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere convocata in seduta Ordinaria/Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Associati.
Qualora la richiesta provenga dagli Associati la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta stessa.
Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente data, luogo e ora dell’adunanza, inviata per posta ordinaria o posta
elettronica (normale o certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L’Assemblea è validamente costituita qualora siano rappresentati (presenti più deleghe) almeno la metà più uno dei soci di cui al
precedente Art 8.
Mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata in seconda convocazione lo stesso giorno un’ora dopo la prima e sarà valida
qualunque sia il numero dei rappresentati (presenti più deleghe).
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei rappresentati (presenti più deleghe).
Tutti i soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio.
Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.
Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
b) approvare la relazione morale del Presidente,
c) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti
d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C.
Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto.
Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Per deliberare sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento o messa in liquidazione della Associazione è sempre necessario convocare una assemblea Straordinaria la quale però deve rispettare le seguenti condizioni:
– L’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sulla modifica dello Statuto della Associazione si ritiene validamente costituita qualora siano rappresentati (presenti più deleghe) almeno la metà più uno dei soci di cui al precedente Art 8.
Questa delibera può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati (presenti più deleghe)
– L’Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento o messa in liquidazione della Associazione si ritiene validamente costituita qualora siano rappresentati (presenti più deleghe) almeno tre quarti dei soci di cui al precedente Art. 8.
Questa delibera può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati (presenti più deleghe)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall’assemblea e scelti liberamente tra i soci.
Su conforme delibera dell’assemblea, e di intesa con l’Ordine degli Ingegneri di Udine, il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà essere integrato con al massimo ulteriori due membri indicati dall’Ordine degli Ingegneri di Udine e facenti parte del proprio Consiglio.
Nello stesso Consiglio Direttivo possono inoltre essere invitati a farne parte, previo voto favorevole del Consiglio Direttivo stesso, al massimo due ulteriori membri che, provenendo dal mondo scientifico, professionale ed universitario, possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali ed a valorizzare l’opera della Associazione.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo che non sono direttamente espressione della Assemblea hanno solamente funzione consultiva e non hanno diritto di voto che pertanto è riservato ai soli consiglieri eletti dalla Assemblea.
Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni ma comunque svolge la propria attività fino alle elezioni del nuovo consiglio.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per la
durata del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Delibera alla presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
In caso di parità, il voto del presidente e preponderante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:
a) promuovere l’attività dell’associazione;
b) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) proporre modifiche statutarie.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente.
Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.
Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci,
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. del D.lgs. 117/17 l’associazione dovrà tenere:
– il libro dei soci
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti tutti i verbali
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da due membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.
Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro così come previsto dall’art. 31 del D.lgs. sopra citato.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge All’entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.